Posti barca nei porti turistici pagano IMU e TASI

Con la recente sentenza n. 15198/2016 la Cassazione, nello scrutinare la questione deltrattamentoICIdei “posti barca” in porti turistici, ha ribadito un paio di regole che meritano di essere rimarcate soprattutto per la loro applicabilità ai fini dell’IMUe della TASI.

I giudici di legittimità, richiamando il proprio consolidato insegnamento edificato sulla “storica” sentenza n. 13794/2005 concernente le piattaforme petrolifere, hanno dato ulteriore continuità ai principi riaffermati nelle sentenze nn. 7868/2016 e 7867/2016, secondo cui:

– i posti barca in porti turistici, così come gli stabilimenti balneari, vanno classificati nel gruppo catastale D (unità immobiliari a destinazione speciale) e precisamente nella categoria D/12, anziché nel gruppo E (unità immobiliari a destinazione particolare) e precisamente nella categoria E/9;
– lo specchio acqueo e il costo di costruzione del posto barca sono oggetto di valutazione, in quanto nel calcolo del valore catastale di un porto turistico (classificabile nella categoria catastale D/9) vanno ricompresi anche gli specchi d’acqua antistanti al porto e ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.

Dott. Guido Pucci
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Tel. 0572/913773 – pec: guido.pucci@legalmail.it

 

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