Il protesto, nel linguaggio tecnico giuridico, è un atto pubblico con il quale un ufficiale levatore attesta che una cambiale o un assegno, presentato da un creditore, non è stato pagato dal debitore. La levata del protesto infatti può essere emessa da un ufficiale giudiziario operante nel territorio di riferimento del protestato, da un notaio o da un segretario comunale ed equivale alla registrazione nel così detto bollettino dei protesti, attualmente informatizzato e disponibile per la visura online presso Italia Commerciale, che contiene l’elenco dei protesti emessi mese per mese.

 

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Dati disponibili nel bollettino dei protesti cambiari

Nel bollettino dei protesti disponibile alla camera di commercio devono essere inseriti dei dati specifici da parte dell’ufficiale incaricato alla levata del protesto e alla compilazione dell’elenco dei protesti, in particolare ogni segnalazione deve contenere la data e il luogo della levata del protesto, il nome o la ragione sociale nel caso di società ed enti di natura giuridica di chi richiede il pagamento e il suo domicilio, e il nome e il domicilio (o ragione sociale) comprensivo di codice fiscale o numero di iscrizione al registro delle imprese del debitore. Le camere di commercio devono registrare i dati ricevuti dall’ufficiale levatore entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto pubblico.

Protocollo elenchi e bollettino dei protesti cambiari

Il lavoro delle camere di commercio in relazione all’elenco dei protesti consiste nel registrare nell’apposito Registro Informatico (disponibile per la consultazione online in quanto l’archivio è pubblico) chiamato bollettino dei protesti tutti i nuovi protestati e trasmettere al Tribunale di riferimento gli elenchi tramite via telematica il primo di ogni mese. Chiunque può cercare nei portali delle camere di commercio o nei siti ad esse collegati (come Italia Commerciale) informazioni specifiche su tutti i protesti registrati nell’elenco dei protesti, su tutto il territorio nazionale. Oltre che una ricerca libera si può richiedere anche una visura certificata sulla ricerca effettuata, un’operazione utilizzata soprattutto per la verifica delle società e della loro salute finanziaria.

 

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Come avviene la cancellazione dei protesti cambiari

Secondo la legge italiana, si mantiene notizia di ogni iscrizione nell’elenco dei protestati per cinque anni. Tuttavia è possibile richiederne la cancellazione anche prima se il protestato paga il suo debito, compresi gli oneri e gli interessi richiesti dal creditore. In questo caso è infatti disponibile la cancellazione del protesto, che sarà effettuata dal dirigente dell’Ufficio protesti, oppure la sua sospensione da parte del Tribunale di riferimento. La richiesta di cancellazione deve però avvenire entro 12 mesi dalla notifica di iscrizione nell’elenco dei protesti.

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