Nuovi voucher: cosa sono e come funzionano? Ecco le novità della manovra 2017
È l’emendamento firmato Di Salvo a disciplinare l’utilizzo dei nuovi voucher, che si sono trasformati in “Libretti Familiari” e “Contratti di Prestazione Occasionale”. I nuovi voucher prevedono un limite massimo annuo di € 5.000,00 per ogni lavoratore, di cui non più di € 2.500 percepiti dallo stesso datore di lavoro, che, a sua volta, non potrà superare il limite di € 5.000,00 annui per l’erogazione degli stessi. La misura minima del compenso orario non potrà essere inferiore ad € 9,00, per un massimo di 4 ore consecutive lavorate per il medesimo datore di lavoro. Nel calcolo del limite massimo di € 5.000,00 per ogni datore di lavoro, sono da considerarsi al 75% le prestazioni effettuate da soggetti che percepiscono pensione di vecchiaia o invalidità, disoccupati, giovani fino a 25 anni iscritti ad un ciclo di studi, e chiunque percepisca integrazioni del salario o sostegno al reddito.
Il libretto familiare può essere utilizzato per i lavoretti domestici, quindi per prestazioni di colf, badanti, baby sitter, insegnanti di ripetizione, ecc. Ogni titolo di pagamento del libretto famiglia ha un valore di € 10,00 a cui vanno sommati € 2,00 per contributi e assicurazione, dato che il lavoratore che usufruisce del libretto familiare ha diritto all’associazione contro la vecchiaia, l’invalidità e superstiti, tramite l’iscrizione alla gestione separata, e all’associazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al riposo giornaliero, pause e riposi settimanali. I compensi percepiti con il libretto non variano lo stato di disoccupazione, ma concorrono alla determinazione del reddito necessaria per il rinnovo del permesso di soggiorno. Tramite il libretto familiare è inoltre possibile usufruire del bonus erogato con la riforma Fornero per pagare servizi di baby-sitting e asili nido pubblici o privati accreditati.
Il nuovo contratto di prestazione occasionale può essere invece utilizzato dalle micro imprese fino a 5 dipendenti, ad esclusione di quelle del settore agricolo (a meno che non si tratti di prestazioni effettuate da titolari di pensione di vecchiaia o invalidità), giovani fino a 25 anni iscritti ad un ciclo di studi, e chi percepisce integrazioni del salario o sostegno del reddito. Sono escluse dal contratto di collaborazione occasionale anche le imprese edili e tutte quelle coinvolte nell’esecuzione di appalti di opere o servizi. La retribuzione oraria minima è di € 9,00, ad eccezione delle imprese agricole dove il compenso minimo orario corrisponde a quello individuato dal contratto collettivo. Sono a carico del datore di lavoro la contribuzione alla gestione separata e il premio dell’associazione contro infortuni e malattie, rispettivamente pari al 33% e 3,5%. Il compenso non potrà essere inferiore ad € 36,00 per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative. Nel caso di contratto di collaborazione occasionale, il datore di lavoro deve comunicare all’inps almeno un’ora prima l’inizio della prestazione. In casi di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.500,00. Nel caso in cui la prestazione comunicata non avesse luogo, vi sono invece 3 giorni di tempo per effettuare la relativa comunicazione. Si precisa che l’imprenditore agricolo non potrà usufruire di una singola prestazione per più di tre giorni. Nel caso in cui il datore di lavoro, eccezion fatta per la pubblica amministrazione, superi il limite massimo di cinquemila euro o il limite del monte ore, il rapporto si trasforma in un tempo pieno e indeterminato.
Le pubbliche amministrazioni possono ricorrere al contratto di collaborazione occasionale per progetti rivolti a specifiche categorie di soggetti (in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, ecc.) per lo svolgimento di attività legate a stati di calamità o eventi naturali improvvisi, per attività di solidarietà, manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli.
All’interno dell’emendamento si sancisce, inoltre, che non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con cui il datore di lavoro ha o ha avuto da meno di sei mesi un rapporto subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Fonte: web
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