La trasparenza dei conti bancari: opportunità per i contribuenti che non utilizzano il contante nelle transazioni attive e passive

Informiamo che, l’art. 2, co. 36-vicies ter, del DL 38/2011 prevede un regime sanzionatorio più attenuato (in relazione a talune violazioni) per gli imprenditori ed esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori ad Euro 5.000.000,00 che: i) evitano, per tutte le transazioni finanziarie (quindi attive e passive), l’utilizzo del contante; ii) indicano, nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA, i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito. Per tali contribuenti le sanzioni, di cui agli artt. 1 (dichiarazione dei redditi infedele), 5 (dichiarazione IVA infedele) e 6 del DLgs. 471/97 (fatturazione e registrazione delle operazioni) sono ridotte alla metà. Il dimezzamento della sanzione, però, non sussiste per fattispecie diverse da quelle indicate dalla norma, come, ad esempio, le violazioni sui versamenti, disciplinate nell’art. 13 del DLgs. 471/97. Infine, si ritiene che, trattandosi di una riduzione automatica della sanzione, che non postula alcun profilo discrezionale in capo all’ente impositore, dovrebbe operare altresì in sede di ravvedimento operoso.

 

Per maggiori chiarimenti, Dott. Guido Pucci

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Tel. 0572/913773 – pec: guido.pucci@legalmail.it

 

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