Il 31 dicembre 2015 scade il termine per usufruire degli Ecobonus

Il 31 dicembre 2015 sarà data ultima per tutti coloro che vorranno sfruttare gli Ecobonus per lavori di ristrutturazione con una detrazione del ben 65% a partire dalla dichiarazione dei redditi 2016. I valori massimali di detrazione cambiano a seconda dei lavori che vengono effettuati: riqualificazioni energetiche globali degli edifici (fino a 100mila €); interventi sull’involucro e sostituzione di serramenti e infissi (fino a 60mila €); installazione di pannelli solari termici, per la produzione di acqua calda (fino a 60mila €); sostituzione integrale o parziale di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione (e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione), pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia; sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore per Acs (fino a 30mila €). La detrazione potrà essere effettuata sia sull’Irpef che sull’Ires in dieci rate annuali. Solamente per quest’anno possono essere incluse nella detrazione anche l’installazione di schermature solari (detrazione fino a 60mila €) e la sostituzione totale o parziale del generatore tecnico con uno a biomassa o anche con una nuova installazione (fino a 30mila €). Al termine dei lavori deve essere rilasciato un attestato di qualificazione energetica che deve essere compilato, firmato e timbrato da un tecnico abilitato a certificare l’efficienza dell’edificio post-intervento. Da notare che anche la parcella del professionista può essere inclusa nella detrazione. Oltre a questa dichiarazione deve essere riempita una scheda descrittiva contenete i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, i dati dell’edificio, la tipologia di interventi ed il risparmio energetico conseguito ed i costi. Questa parte può essere fatta direttamente dall’utente, facendo molta attenzione a riempire tutti i campi. La trasmissione dei dati deve essere fatta dal sito efficienzaenergetica.acs.enea.it.Al termine della procedura, viene rilasciato un codice personale identificativo Cpid che evidenzia la pratica e vale a tutti gli effetti come prova dell’avvenuto invio. Attenzione, il Cpid va stampato e conservato, insieme agli allegati inviati. Vanno inoltre conservati: l’asseverazione del tecnico (che dimostri la conformità ai requisiti del “decreto edifici”), le fatture delle spese sostenute, le schede tecniche, la ricevuta del bonifico “parlante” (per le persone fisiche). E l’attestato di prestazione energetica, necessario negli stessi casi in cui è prevista la compilazione dell’attestato di qualificazione energetica. Un consiglio personale è quello di far sbrigare tutte le pratiche al tecnico abilitato che sicuramente ha più dimestichezza con queste procedure.