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Omesso versamento ritenute: ecco le conseguenze dopo la (parziale) depenalizzazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’INPS, con la circolare n. 121 del 05.07.2016, ha fornito alcuni chiarimenti circa il trattamento sanzionatorio applicabile alle ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Secondo quanto previsto dalla disciplina di settore, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, infatti, i) se l’ammontare dell’omissione è superiore a 10.000 euro annui si concretizza un illecito penale punibile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro mentre se ii) l’importo non supera i 10.000 euro l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro (con la previsione della non punibilità se il versamento delle ritenute omesse è effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica). L’INPS ha chiarito che ai fini della determinazione dell’importo di ritenute omesse rileva il corretto adempimento degli obblighi contributivi che intercorrono tra il 01.01 ed il 31.12 di ogni anno. Ci si riferisce, quindi, agli adempimenti collegati ai versamenti di dicembre dell’anno precedente (da effettuare entro il 16.01) e quelli relativi al mese di novembre (da effettuare entro il 16.12). Nel caso in cui debba essere applicata la sanzione amministrativa, l’Istituto ha rilevato che qualora l’autore non provveda al pagamento entro il termine assegnato di tre mesi, ha a disposizione i successivi 60 giorni per effettuare il pagamento in misura ridotta (pari ad euro 16.666). L’assenza del pagamento nei termini assegnati consentirà l’avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza di ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura piena.

Dott. Guido Pucci
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Tel. 0572/913773 – pec: guido.pucci@legalmail.it

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