NASPI: compatibilità con rapporti di lavoro
A partire dal 01.05.2015 sono entrate in vigore le disposizioni in materia di assicurazione sociale per l’impiego: il Jobs Act, come noto, ha previsto l’introduzione della NASPI, attuata con il D.Lgs. n. 22 del 04.03.2015. A partire dalla predetta data, quindi, per gli eventi di disoccupazione involontaria, i lavoratori potranno beneficiare, anziché dell’ASPI, della NASPI. L’INPS, con circolare n. 94 del 12.05.2015, ha fornito i primi chiarimenti sull’argomento, con particolare riguardo alle ipotesi di applicazione: secondo quanto precisato, sono da ritenersi esclusi dal beneficio i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Con la successiva circolare n. 142 del 12.05.2015, l’Istituto ha fornito alcune precisazioni in materia di licenziamento disciplinare: anche in questo caso, considerata l’involontarietà dell’evento disoccupazione, il lavoratore può beneficiare della NASPI. Come evidenziato dall’interpello ministeriale n. 13 del 24.04.2015, il nuovo istituto, a differenza della ASPI, non prevede un elenco chiuso di ipotesi di applicazione: si deve ritenere, pertanto, che le predette ipotesi di licenziamento disciplinare possano beneficiare della Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego. Con la nuova circolare n. 174 del 23.11.2017 l’INPS ha fornito precisazioni in relazione alla compatibilità delle indennità con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito. Tra i chiarimenti forniti, viene specificato che: i) i compensi derivanti da borse di studio, stage e tirocini professionali o da attività sportive dilettantistiche possono essere cumulati interamente con l’indennità NASPI fatta eccezione nel caso in cui tali importi superino 8.000 euro; ii) il percettore può ricevere compensi per prestazioni occasionali fino a 5.000 euro per anno civile; iii) i compensi da reddito professionale che prevedono un iscrizione obbligatoria a specifica cassa non sono compatibili con la percezione della NASPI (consentita solo fino ai 4.800 euro di compensi per evitare disparità di trattamento, con riduzione dell’indennità spettante); iv) consiglieri, amministratori e sindaci di società possono fruire dell’indennità solo nel caso in cui il reddito non sia superiore a 8.000 euro l’anno.
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