Aste Immobiliari: l’avvio del Procedimento esecutivo
Il procedimento esecutivo immobiliare ha inizio quando, in seguito all’inadempienza del debitore, il creditore munito di titolo esecutivo, cioè di un documento che allo stesso tempo dichiara l’esistenza di un diritto di credito, e ne costituisce la prova, e che ha già notificato l’atto di precetto, procede a trascrivere l’atto di pignoramento.
Nello specifico, l’atto di precetto consiste in un’intimazione di pagamento entro un termine non minore di dieci giorni. È un atto autonomo del creditore ed ha natura recettizia ovvero non produce effetti finché non è portato all’effettiva conoscenza del destinatario attraverso la notificazione al debitore a mezzo dell’ufficiale giudiziario. Il pignoramento, invece, costituisce un atto dell’ufficiale giudiziario, il quale lo predispone dopo che il creditore ha provveduto a notificare al debitore il titolo esecutivo ed il precetto.
Entro 45 giorni dall’atto di pignoramento, pena l’inefficacia dello stesso, il creditore deve presentare istanza di vendita, presso la Cancelleria del Tribunale di appartenenza dell’Ufficiale Giudiziario che ha notificato il pignoramento. Attraverso l’istanza di vendita il Creditore chiede al Giudice dell’Esecuzione la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati. L’istanza può essere depositata presso la cancelleria solo dopo che siano decorsi dieci giorni dalla notifica del pignoramento al debitore, ma entro il termine dei successivi quarantacinque giorni.
Tramite la Pubblicità degli avvisi di vendita il pubblico ha la possibilità di conoscere informazioni di base come ad esempio il prezzo di vendita, le modalità per la visita dell’immobile e una descrizione dello stesso.